Art. 36.
Classificazione dei beni
Art. 36. Classificazione dei beni 1. I beni si distinguono in immobili e mobili ai sensi degli articoli 812, e seguenti, del codice civile. 2. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: a) mobili, arredi ed oggetti d'arte; b) attrezzature d'ufficio, strumenti tecnici ed apparecchiature informatiche; c) materiale bibliografico; d) autovetture ed automezzi; e) altri beni. 3. L'inventario dei beni mobili indica per ciascun bene: a) denominazione e descrizione; b) ubicazione; c) quantita'; d) valore. 4. I beni mobili sono inventariati al costo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se pervenuti per altra causa. 5. Non sono inventariati i beni di facile consumo (materiale di cancelleria, materiale per il funzionamento dei servizi generali, componentistica elettrica, elettronica e meccanica, minuterie metalliche e tutto il materiale che faccia parte di cicli produttivi) ed i beni di modico valore. 6. I beni immobili sono inventariati su separato registro con le seguenti indicazioni: a) numero di inventario; b) descrizione, ubicazione ed uso cui sono destinati; c) estremi catastali, partita catastale, classificazione, rendita catastale; d) titoli di acquisizione; e) valore iniziale e successive variazioni; f) servitu', pesi, oneri di cui sono gravati; g) eventuali redditi.