Art. 42.
Acquisto di beni e fornitura di servizi
Art. 42. Acquisto di beni e fornitura di servizi 1. Per gli acquisti di beni e la fornitura di servizi di rilevanza non comunitaria l'Agenzia puo' fare ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., ovvero utilizzarne i parametri qualita-prezzo ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 2. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale comuni a piu' servizi puo' essere affidata, con delibera del direttore e sentito il dirigente amministrativo, ad un unico ufficio dell'Agenzia. 3. Agli acquisti di beni e servizi in economia si applicano le disposizioni contenute al capo VIII, qualora norme primarie non dispongono diversamente.