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Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36
Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36pubblicata il 21 aprile 2009
Versioni di questo atto (1)
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Testo
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Testo vigente dal 21 aprile 2009, tuttora in vigore
Art. 46.
Ufficiale rogante
Art. 46. Ufficiale rogante 1. Il direttore designa con proprio provvedimento il funzionario dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale rogante. 2. L'Ufficiale rogante agisce nel rispetto delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili e verifica l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, nonche' tiene un registro/repertorio in ordine cronologico e rilascia copie autentiche degli atti ricevuti.
Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.