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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36

Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36pubblicata il 21 aprile 2009

Versioni di questo atto (1)

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dal 21 aprile 2009, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2009-04-21, FRBRExpression 2009-05-06
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Testo vigente dal 21 aprile 2009, tuttora in vigore

Art. 47.

Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la fornitura di servizi

Art. 47. Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la fornitura di servizi 1. Il collaudo relativo alle procedure di acquisizione di beni e' effettuato, in forma individuale o collegiale, dal personale in servizio presso l'Agenzia in possesso della competenza necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dal dirigente amministrativo. 2. Per le forniture di beni aventi importo inferiore a euro 50.000 al netto dell'IVA, il certificato di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato dal RUP e approvato dal dirigente amministrativo. 3. Per le forniture di beni aventi importo compreso tra euro 50.000 al netto dell'IVA e l'importo di soglia comunitaria, il collaudo e' eseguito da un funzionario tecnico nominato dal dirigente amministrativo. Le operazioni di collaudo sono descritte in un processo verbale sottoscritto dal collaudatore, dal fornitore e dal RUP ove intervenuto. A conclusione delle predette operazioni il collaudatore emette il certificato di collaudo e lo trasmette, previa sottoscrizione per accettazione del fornitore e unitamente a tutti gli atti inerenti la procedura di collaudo, al RUP che verificata la regolarita' della procedura, lo trasmette al dirigente amministrativo per l'approvazione. 4. Per le forniture di beni aventi importo superiore a quello di soglia comunitaria, il collaudo e' eseguito da una commissione nominata dal dirigente amministrativo e composta da tre componenti. Le operazioni di collaudo sono descritte in un processo verbale sottoscritto da ciascun componente, dal forniture e dal RUP ove intervenuto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 relativamente alle successive fasi della procedura. 5. Il RUP effettua la verifica dell'esecuzione delle prestazioni relative a contratti per la fornitura dei servizi e redige il certificato di regolare esecuzione e lo trasmette al dirigente amministrativo ai fini dell'approvazione. 6. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il RUP puo' nominare un funzionario incaricato di procedere alle verifiche periodiche sulla regolarita' dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. 7. Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei servizi sono emessi entro 30 giorni dall'acquisizione dei beni e dalla fornitura dei servizi.

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Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36 — Le leggi che non tornano