Art. 48.
Singole figure contrattuali
Art. 48. Singole figure contrattuali 1. L'Agenzia, nell'esercizio dei compiti istituzionali, puo' erogare servizi per conto terzi nonche' alienare i beni prodotti nell'ambito delle medesime competenze istituzionali, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore approvato dal comitato direttivo. 2. L'Agenzia, nell'espletamento dei fini istituzionali, puo' concedere in uso gratuito beni mobili e programmi software di cui sia licenziataria con autorizzazione alle cessione d'uso. La concessione in uso non puo' determinare assunzione di oneri a qualsiasi titolo per l'Agenzia, e' sempre revocabile e non puo' estendersi oltre periodi di tempo predeterminati. 3. L'Agenzia puo' concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati. 4. Spetta all'Agenzia il diritto di autore sulle opere di ingegno prodotte nello svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo sfruttamento delle opere di ingegno e' stabilito dal direttore previo parere del comitato direttivo. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternita' dell'opera.