Art. 49.
Norme generali
Art. 49. Norme generali 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere effettuate, entro i limiti di importo e ai sensi dell'articolo 125 del codice dei contratti, mediante amministrazione diretta ovvero cottimo fiduciario. 2. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa. 3. Nessuna acquisizione di beni, servizi, lavori puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina contenuta nel presente capo.