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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36

Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36pubblicata il 21 aprile 2009

Versioni di questo atto (1)

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dal 21 aprile 2009, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2009-04-21, FRBRExpression 2009-05-06
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Testo vigente dal 21 aprile 2009, tuttora in vigore

Art. 50.

Svolgimento della procedura

Art. 50. Svolgimento della procedura 1. Per lo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario, il RUP richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. 2. E' consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo se ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e a fronte di una pluralita' di inviti ed inserimento di tale clausola nella lettera d'invito. 3. La lettera d'invito contiene: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto al netto dell'IVA; b) le eventuali garanzie richieste al contraente; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione; g) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare le condizioni contrattuali e le penalita' previste; h) l'indicazione relativa al termine di pagamento; i) i criteri di aggiudicazione. 4. La scelta del contraente avviene al prezzo piu' basso ovvero in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previo accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'articolo 43. Nel secondo caso la lettera di invito o il bando di gara informale indica gli elementi ed i parametri di giudizio utili per la valutazione della maggiore vantaggiosita' dell'offerta presentata. 5. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata ovvero da lettera con la quale il RUP dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione dal rappresentante legale dell'impresa. 6. L'ordinazione contiene la previsione delle penali per ritardata consegna e la prestazione di idonea garanzia (fideiussione o deposito cauzionale). E' ammesso l'esonero dalla garanzia solo in caso di notoria affidabilita' della ditta e previo sconto alternativo sul prezzo di aggiudicazione nella misura dell'1,5 per cento. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva. 7. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi ed e' consentita la trattativa con un unico fornitore nelle seguenti ipotesi: a) beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale; b) beni e servizi che un unico soggetto puo' fornire o eseguire in conformita' ai requisiti richiesti; c) importo della spesa non superiore a euro 20.000 al netto dell'IVA; d) motivi di urgenza dovuta a circostanze imprevedibili, ovvero motivi di sicurezza; e) affidamento di incarichi di alta e specifica professionalita', ove la scelta sia basata su un rapporto fiduciario; f) completamento o integrazione di precedenti acquisizioni di beni e servizi, purche' l'importo complessivo non superi la soglia del 50 per cento dell'importo del contratto originario; g) se il ricorso ad altri fornitori comporta acquisizione di beni o servizi di natura o caratteristiche differenti, con conseguenti difficolta' di impiego e manutenzione o incompatibilita' tecniche.

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Decreto del presidente della repubblica 3 marzo 2009, n. 36 — Le leggi che non tornano