Art. 51.
Sistemi di gestione delle procedure e di elaborazione delle informazioni
Art. 51. Sistemi di gestione delle procedure e di elaborazione delle informazioni 1. Il processo di automazione dell'Agenzia risponde alle finalita', ai criteri ed ai vincoli procedurali indicati nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 2. Ai fini della semplificazione delle procedure l'Agenzia puo' avvalersi, per la predisposizione e la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali, di appositi servizi di supporto tecnico-amministrativo e di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento.