Art. 53.
Rilevazioni economiche
Art. 53. Rilevazioni economiche 1. L'Agenzia, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, avvia un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, al fine di orientare le decisioni aziendali secondo criteri di convenienza economica, assicurando l'impegno delle risorse in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento di fini istituzionali dell'ente, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi individuati in sede di programmazione e risultati conseguiti. 2. Con delibera direttoriale e' adottato il Piano dei conti che l'Agenzia ritiene piu' confacente agli obbiettivi strategici ed economici esistenti. 3. La contabilita' analitica e' finalizzata all'esecuzione del controllo di gestione che e' svolto in riferimento ai singoli uffici e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e, per ciascun ufficio e settore, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.