Art. 56.
Ufficio di controllo interno
Art. 56. Ufficio di controllo interno 1. Al fine dell'espletamento dei controlli interni elencati alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' istituito l'Ufficio di controllo interno, alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia ed in posizione di autonomia funzionale. 2. L'Ufficio predispone a cadenza annuale un rapporto di controllo strategico di valutazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 286 del 1999 da presentare al direttore dell'Agenzia. Predispone, inoltre, a cadenza semestrale, un rapporto di controllo di gestione e, a cadenza annuale, un rapporto di valutazione dei dirigenti, da presentare al direttore ed al dirigente amministrativo. 3. L'Ufficio, a cui e' preposto un dirigente dell'Agenzia nominato dal direttore con proprio provvedimento, e' composto di almeno due unita' di personale individuate con provvedimento del direttore.