Art. 6.
Formazione del bilancio di previsione
Art. 6. Formazione del bilancio di previsione 1. I responsabili di settore comunicano entro il 31 luglio all'ufficio della ragioneria e contabilita' gli obiettivi elaborati secondo i programmi e gli indirizzi stabiliti dal direttore, articolati per progetti e funzioni, il quadro delle necessarie risorse finanziarie e la valutazione di massima sull'attendibilita' delle stesse. 2. L'ufficio della ragioneria e contabilita' elabora il progetto di bilancio e lo trasmette al direttore corredato della nota preliminare che esplicita: a) i programmi ed i progetti previsti; b) le previsioni finanziarie complessive del bilancio annuale e pluriennale. 3. Il bilancio di previsione, deliberato dal comitato direttivo, e' trasmesso al Ministero dell'economia ed, ai fini dell'approvazione, al Ministero vigilante.