Art. 1.
Definizioni
Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) Codice: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) contraente: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate; c) operatore: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualita' di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; d) registro: il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, esteso alle numerazioni nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5; e) elenchi di contraenti: gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice; f) gestore del registro: il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potra' essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio; g) RGPD: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); h) materiale pubblicitario: qualsiasi forma di messaggio che e' diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.