Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.
Versioni di questo atto (1)
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|---|---|---|
| dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore mostrata Discordanza nella fonte: nome file 2003-09-15, FRBRExpression 2003-09-16 | Apri il testo al 15 settembre 2003 | — |
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore
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Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime, in tutto o in parte, norme di questo atto. Non è un’abrogazione: la norma cessa di avere efficacia, e quando la declaratoria è parziale il testo resta con un contenuto diverso da quello scritto qui sopra.
- Sentenza n. 121/2026, depositata il 6 luglio 2026
art. 54-bis
Dal dispositivo della pronuncia
dell'art. 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che - nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e con
ECLI:IT:COST:2026:121— testo integrale sul sito della Corte
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