Art. 12.
Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali
Art. 12. Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali 1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla normativa vigente, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di eseguire i controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonche' per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal RGPD e dal Codice.