Art. 13.
Tutela del contraente
Art. 13. Tutela del contraente 1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento, il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice.
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Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
| Vigenza | Testo | Confronta con la versione mostrata |
|---|---|---|
| dal 29 marzo 2022, tuttora in vigore mostrata Discordanza nella fonte: nome file 2022-03-29, FRBRExpression 2022-04-13 | Apri il testo al 29 marzo 2022 | — |
Art. 13.
Art. 13. Tutela del contraente 1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento, il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice.
| Norma che dispone | Relazione | Norma colpita | Dal |
|---|---|---|---|
| Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 | attua | Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 | 29 marzo 2022 |
| Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 | rinvia a | Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 | 29 marzo 2022 |
| Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 | rinvia a | Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 | 29 marzo 2022 |
| Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 | rinvia a | Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 | 29 marzo 2022 |