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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 2022, n. 26

Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-01-27;26pubblicata il 29 marzo 2022

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dal 29 marzo 2022, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2022-03-29, FRBRExpression 2022-04-13
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Testo vigente dal 29 marzo 2022, tuttora in vigore

Art. 4.

Realizzazione e gestione del registro

Art. 4. Realizzazione e gestione del registro 1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del RGPD, del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1: a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario; b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro; c) le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilita' dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento; d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuita' del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario o in caso di mutamento soggettivo dell'affidatario; e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attivita' di vigilanza e controllo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di propria competenza. 2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti anche in caso di affidamento a terzi; a tale fine il Ministero dello sviluppo economico anche per il tramite del gestore del registro pubblico delle opposizioni: a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento provvede, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche sulla base dell'esito delle consultazioni di cui alla lettera a), alla predisposizione ed attivazione delle modalita' tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico, nonche' alla verifica delle liste di contatti da parte degli operatori.

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Relazioni con altre norme

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Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
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