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Le leggi che non tornanoprogetto antinomia

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Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 2022, n. 26

Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-01-27;26pubblicata il 29 marzo 2022

Versioni di questo atto (1)

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dal 29 marzo 2022, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2022-03-29, FRBRExpression 2022-04-13
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Testo vigente dal 29 marzo 2022, tuttora in vigore

Art. 5.

Art. 5. Soggetti obbligati all'accesso e modalita' di adesione al servizio 1. Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l'impiego del telefono con o senza l'intervento di un operatore umano, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, presenta istanza presso il gestore del registro, comprensiva di: a) documentazione attestante l'identita' dell'operatore: per le persone fisiche, documento di identita' in corso di validita' del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identita' del legale rappresentante pro tempore, atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, atto costitutivo e statuto; attestazione dell'identita' dell'operatore puo' avvenire anche attraverso le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) per i soli operatori che effettuano il trattamento mediante l'impiego del telefono con o senza o senza l'intervento di un operatore umano, dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante alla quale puo' essere contattato ovvero dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o prefissi specifici stabiliti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curera' materialmente i contatti con i contraenti; c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare. 2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore. Il gestore pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validita' dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

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Relazioni con altre norme

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Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
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