Art. 9.
Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali
Art. 9. Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali 1. Gli operatori e i soggetti che svolgono attivita' di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018. 2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplina e vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.