Vai al contenuto
Le leggi che non tornanole incongruenze della legge italiana

Elaborazione automatica su dati Normattiva (CC BY 4.0). La banca dati Normattiva non ha carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che prevale in caso di discordanza. Questo sito non fornisce consulenza legale.

Decreto del presidente della repubblica 24 giugno 2022, n. 81

Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-24;81pubblicata il 30 giugno 2022

Versioni di questo atto (1)

Ogni riga è una versione consolidata dell’atto. Il collegamento apre il testo come era a quella data.
VigenzaTestoConfronta con la versione mostrata
dal 30 giugno 2022, tuttora in vigore mostrata
Discordanza nella fonte: nome file 2022-06-30, FRBRExpression 2022-07-15
Apri il testo al 30 giugno 2022

Testo vigente dal 30 giugno 2022, tuttora in vigore

Art. 1.

Art. 1. Individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio); c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance); d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione); e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile); f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive). 2. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non piu' di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021. 4. All'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo e' soppresso.

Indirizzo citabile di questo articolo

Art. 2.

Disposizioni di coordinamento

Art. 2. Disposizioni di coordinamento 1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO. 2. Ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati.

Indirizzo citabile di questo articolo

Art. 3.

Monitoraggio

Art. 3. Monitoraggio 1. Al fine di individuare ulteriori adempimenti incompatibili con il PIAO, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l'Autorita' nazionale anticorruzione effettuano, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un'attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO. 2. All'esito dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021, si provvede alla individuazione di eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con la disciplina di cui allo stesso articolo 6.

Indirizzo citabile di questo articolo

Relazioni con altre norme

20062022modifica
Le relazioni del diagramma, con il loro tipo e la data di efficacia. Il layout è precalcolato e identico a ogni caricamento: l’indirizzo di questa pagina resta citabile.
Norma che disponeRelazioneNorma colpitaDal
Decreto del presidente della repubblica 24 giugno 2022, n. 81modificaDecreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, art. 4830 giugno 2022
Decreto del presidente della repubblica 24 giugno 2022, n. 81 — Le leggi che non tornano