Art. 3.
Monitoraggio
Art. 3. Monitoraggio 1. Al fine di individuare ulteriori adempimenti incompatibili con il PIAO, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l'Autorita' nazionale anticorruzione effettuano, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un'attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO. 2. All'esito dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021, si provvede alla individuazione di eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con la disciplina di cui allo stesso articolo 6.