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Sentenza n. 121/2026

Depositata il 6 luglio 2026. Ha colpito un atto presente nel corpus.

Illegittimità non è abrogazione. Una norma abrogata smette di valere da una certa data in avanti; una norma dichiarata illegittima è come se non fosse mai esistita, salvo i rapporti ormai esauriti. È la differenza fra «da quando» e «mai».

Il dispositivo, con le parole della Corte

Riportato alla lettera: il senso di una declaratoria sta nel «nella parte in cui», e un riassunto quella parte la perde.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che - nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione - «non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in cui, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, esclude la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di eguaglianza, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003 sollevata, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in cui, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, esclude la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, 9 e 24 Cost., dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Marco D'ALBERTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Il testo integrale sul sito della Corte costituzionale

Le norme colpite

  • Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259

    Codice delle comunicazioni elettroniche.

    Art. 54-bis

    Dal dispositivo

    dell'art. 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che - nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e con

Fonte della decisione: Corte costituzionale, open data con licenza CC BY-SA 3.0. ECLI: ECLI:IT:COST:2026:121.